martedì 29 marzo 2011

Consolidazioni e codificazioni

Potete inserire le vostre osservazioni sulle lezioni di Sandro Notari intorno ai tentativi illuministi di consolidazione a commento di questo post. Per le lezioni della prossima settimana vi invito a leggere l'articolo che trovate su
http://ahrf.revues.org/628
E' in francese e tratta delle leggi progettate o promulgate tra 1789 e 1799, Quello che la storiografia ha chiamato "Droit intermédiaire", ma che qui Halpérin propone di vedere come un "diritto ideologico". Chi capisce il francese scritto può leggerlo. Gli altri possono cercare documentazione in rete e consigliarla sul blog.

domenica 27 marzo 2011

Dall'assolutismo giuridico alla codificazione

Interventi molto interessanti sull'assolutismo giuridico come categoria storiografica e chiave di lettura della codificazione. Altri approfondimenti originali sui fisiocratici francesi, premessa della trasformazione del diritto privato. Il perno di questa trasformazione è la proprietà, diritto individuale per eccellenza. I diritti reali su cosa altrui vengono drasticamente limitati e resi tipici, perché non sia più possibile imbrigliare le cose con una ragnatela di diritti che fanno capo a soggetti diversi. Sembra la premessa indispensabile dello sviluppo dell'economia in senso capitalistico, anche se il Regno Unito non segue la stessa strada eppure vive uno sviluppo altrettanto impetuoso.
Domani con Sandro Notari vedremo le fasi della Rivoluzione francese e la diffusione del modello del Code Napoléon in Europa.

venerdì 25 marzo 2011

I vostri interventi su blog

Molti di voi hanno contribuito in modo significativo a costruire i contenuti del nostro corso. E' certamente molto utile vedere questo impegno nelle discussioni leggibili come commenti ai post. Ma è utile, anche per la valutazione del vostro progresso nell'attività didattica, avere il quadro degli interventi di ciascuno di voi. Perciò vorrei invitare quelli che hanno scritto diversi interventi a raccoglierli in un solo file in Word, compilando un testo diviso in paragrafi secondo i temi che hanno affrontato. Sarebbe utile avere anche delle piccole introduzioni che spieghino quali momenti delle lezioni hanno sollecitato gli approfondimenti che avete redatto. Man mano che avrete preparato queste raccolte potete inviarle a me e al dott. Notari. Noi le considereremo anche per la valutazione finale. Ovviamente, anche dopo aver compilato il vostro testo non smettete di contribuire al dibattito. Alla fine del corso potrete presentare un nuovo testo con gli interventi più recenti.

martedì 22 marzo 2011

Lo Stato, il diritto e l'assolutismo giuridico

Per dare ordine alla discussione, vi invito a proseguire il discorso iniziato intorno al post sull'interpretazione qui sotto. I brani riportati da Monica possono dare spunto per qualche altro intervento interessante, così come le indicazioni tratte dal libro di Petronio.

domenica 20 marzo 2011

Gli illuministi e la “lotta contro l’interpretazione”

  • Un contributo di Sandro Notari


    Uno dei bersagli della polemica degli illuministi era la lotta contro l’interpretatio iudicis.

  • La condanna dell’interpretazione giudiziale era in sostanza condanna all’interpretazione arbitraria che trasformava il giudice in legislatore (Beccaria, Verri). Più cauto Genovesi, maestro degli illuministi napoletani.

  • Gli illuministi ricorrevano frequentemente all’aforisma baconiano: «Si iudex transiret in legislatorem, omnia ex arbitrio penderent».

  • Legalità versus equità. Gli illuministi identificavano il diritto con la manifestazione legislativa (positivismo). La giustizia che ricorreva all’equità rendeva confuso, contraddittorio, incerto il diritto.

  • La principale aspirazione era rivolta alla certezza del diritto, ad una facile prevedibilità della sentenza, che richiedeva la semplicità del sistema.

  • Nella battaglia contro interpretatio quale fatto creativo di norme (teorizzato e praticato nel diritto comune storico) il principale bersaglio è l’interpretazione giudiziale, ma la polemica degli illuministi si estendeva anche al ricorso all’auctoritas doctorum, alla dottrina.

  • Il programma, che coerentemente porterà alla codificazione del diritto, discendeva dalla (dichiarata) lettura di Montesquieu: il quale aveva teorizzato l’attribuzione ad organi separati delle funzioni sovrane, e quindi il superamento della precedente concezione unitaria della sovranità.

  • Siamo alle origini di uno dei principi cardine dello Stato di diritto.


Testi di riferimento:

P. Verri, Sull’interpretazione delle leggi, da «Il Caffé», 1765-1766:

«Se il giudice diventa legislatore, la libertà politica è annichilita il giudice diventa legislatore sì tosto che è lecito interpretar la legge; dunque si proibisca al giudice l’interpretar la legge; dunque si riduca ad esser mero esecutore della legge; dunque eseguisca la legge nel puro e stretto significato delle parole e nella materiale disposizione della lettera».


“Interpretare vuol dire sostituire se stesso al luogo di chi ha scritto la legge ed indagare cosa il legislatore avrebbe verisimilmente deciso nel tale o tal altro caso su cui non parla chiaramente la legge. Interpretare significa far dire al legislatore più di quello che ha detto, e quel più è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice. Su due casi può aver luogo la interpretazione: il primo caso è quando nella legge non sia preveduto l’affare che si deve decidere e che sia affare nuovo, sul quale non siavi legge alcuna chiara e manifesta; il secondo caso è quando nel corpo delle leggi vi siano due diversi principii, fra i quali sia dubbio quale dei due debba diriggere la decisione dell’affare. Nella prima supposizione il giudice, col pretesto d’interpretare la mente del legislatore, realmente fabbrica una nuova legge sulla quale appoggia una sentenza, e conseguentemente il legislatore ed il giudice coincidono perfettamente nella stessa persona. Nella seconda supposizione poi il disordine è meno palese, ma non però vi sta meno: poiché il giudicare con leggi fabbricate di propria opinione, ovvero il giudicare sulle leggi legittimamente promulgate bensì, ma molteplici, varie, opposte, ed avere la scelta libera di prenderne ora l’una ed ora l’altra, sulle quali stabilire sentenze opposte in casi altronde simili, è presso a poco, quanto alla sicurezza e libertà politica, la cosa medesima, e il giudice che abbia facoltà di scegliere più una legge che un’altra per giudicare un caso è realmente legislatore, essendo che ei dà forza di legge più ad un testo che ad un altro della legge istessa. Dunque l’interpretar la legge fa diventare legislatore il giudice e confonde le due persone del legislatore e del giudice, dalla assoluta separazione delle quali dipende essenzialmente la libertà politica d’una nazione».


C. Beccaria, Dei Delitti e delle pene, cap. IV (1764):

«Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni... Lo spirito della legge sarebbe… il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell’attuale fermento degli umori d’un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle interpretazioni. Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell’incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti».


Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748

L. VI, cap. III, Dans quels gouvernements et dans quels cas on doit juger selon un texte précis de la loi.

«Più il governo si avvicina alla repubblica, più la maniera di giudicare diventa stabile; ed era un difetto della repubblica di Sparta che gli èfori giudicassero arbitrariamente, senza che vi fossero leggi per dirigerli. A Roma, i primi consoli giudicavano come gli èfori; se ne avvertirono gli inconvenienti, e si fecero leggi precise.


Negli Stati dispotici non vi è legge: il giudice è egli stesso la regola. Negli Stati monarchici vi è una legge: laddove è precisa, il giudice la segue; laddove non lo è, ne ricerca lo spirito. Nel governo repubblicano, è nella natura stessa della costituzione che i giudici seguano la lettera della legge. Non è lecito interpretare una legge a danno di nessun cittadino, quando si tratta dei suoi beni, del suo onore, o della sua vita».



L. VI, cap. XI, De la constitution d’Angleterre

«Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. …. En général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative»




martedì 15 marzo 2011

Il cristianesimo felice del Paraguay

Ecco il libro:
http://books.google.it/books?id=NKkPAAAAQAAJ&dq=il%20cristianesimo%20felice%20del%20paraguay&pg=PP4#v=onepage&q&f=false

programma d'esame per gli studenti frequentanti

Qualche studente frequentante chiede di spiegare in dettaglio il programma d'esame. Per evitare equivoci, specifichiamo che è comunque necessario studiare almeno 8 contributi dal manuale "rosso" (Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni, a cura di Mario Ascheri), sempre partendo dai propri interessi. Su due di questi contributi, in particolare, lo studente svolgerà degli approfondimenti scritti sul blog, ed interventi orali a lezione.
Non è necessario effettuare subito la scelta. Si può attendere lo sviluppo del corso e le eventuali curiosità suscitate dalle lezioni. Invece è importante iniziare a leggere qualche saggio, per chiedere chiarimenti a lezione o sul blog, ed iniziare a dialogare su qualche tema saliente.

Una tesina?

Non ho ancora esplicitato i modi in cui si terrà l'esame. Ne parliamo tra domani e lunedì prossimo. Non spargete voci incontrollate!

Incominciamo a vedere veri interventi!

Grazie ai tre studenti che sono intervenuti arricchendo i contenuti della lezione. Per domani sarebbe utile avere alcune osservazioni sul Muratori, i difetti della giurisprudenza e lo scritto singolare sul Paraguay. Potere inserirli qui sotto.

venerdì 4 marzo 2011

Il Corso di Storia delle Codificazioni Moderne 2011

Attraverso questo blog il nostro corso vi offre la possibilità di porre domande, presentare le vostre riflessioni, approfondire i temi che vi interessano.