mercoledì 25 maggio 2011

Grazie a tutti e complimenti

Cari studenti,
oggi abbiamo concluso i colloqui finali del corso, che sono stati nel complesso molto positivi. Avete lavorato molto bene sia durante il semestre - come è dimostrato dai moltissimi e interessanti commenti sul blog - sia per le esposizioni finali.
Siccome un corso riuscito bene è sempre merito dell'impegno degli studenti, vorrei complimentarmi con tutti.

lunedì 23 maggio 2011

Diritto e musica

Se state studiando per gli esami e volete un momento di relax, potete assistere alle lezioni in inglese su Law and Music, e in particolare alla lezione/concerto di venerdì 27, alle 10 in aula 4. Ecco il programma

mercoledì 11 maggio 2011

calendario colloqui

17 maggio

Alessandra Lucchetta

Ylenia Coronas

Flavia Mancini

Monica De Angelis

18 maggio

Giulia Onesti

Claudia Zennaro

Michele Gallante

23 maggio

Lavinia Andrea Spila

Rebecca Lentini

Chiara Mele

Desirée De Michelis

Morena Sicignano

24 maggio

Eleonora Fardellotti

Cristina Di Florio

Alessandro Saluzzi

Alessia Guaitoli

Valentina Tonnicchi

25 maggio

Lorenzo di Dio

Mario Chiapperi

Paola Federici

Valeria Nardi

lunedì 2 maggio 2011

La reazione dei germanisti

Oggi abbiamo analizzato più in profondità la cultura giuridica tedesca che nasce dal rinnovamento proposto da Savigny.
In particolare, abbiamo seguito la corrente dei germanisti, che possiamo dire esser nata nell'anno 1828, con la pubblicazione contemporanea di tre libri che in modi diversi prospettano le direttrici principali della germanistica giuridica:
Georg Friedrich Puchta, Das Gewohnheitsrecht;
Jakob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer;
Wilhelm Albrecht, Die Gewere.
Desirée ha preparato un riassunto della lezione che può tornare utile a chi non c'era. Chi c'era ed è rimasto interessato può approfondire un po' anche leggendo il primo capitolo del mio libro "Diritto comune", del 2009.

mercoledì 20 aprile 2011

Savigny e l'Università

Se trovate testi sulla riforma universitaria di von Humboldt e sul contributo di Savigny al riassetto delle università tedesche inserite commenti a questo post.

Savigny sistematico

La sistematica del diritto romano attuale fonda la grande dottrina della pandettistica, fondata sui concetti. Una critica satirica di questa corrente si trova un un opuscolo di Rudolf Jhering, tradotto in italiano con il titolo "Serio e faceto nella giurisprudenza". Potete cercarlo, e potete cercare anche altri testi intorno alle origini savignyane della pandettistica.

Savigny storico

La scuola storica nasce intorno allo studio storico delle fonti del diritto romano e alla storia della "letteratura" giuridica medievale. Se trovate spunti interessanti intorno alla figura di Savigny come storico aggiungete commenti a questo post.

martedì 19 aprile 2011

Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia: lo "Statuto albertino"

Con il Proclama dell'8 febbraio 1848, Carlo Alberto, re di Sardegna, comunicò ai suoi sudditi la decisione di concedere "uno Statuto fondamentale per istabilire nei nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo". In 14 articoli egli indicò le "basi" su cui avrebbe fondato il sistema costituzionale (le basi sono ripubblicate nel vostro libro di testo). Il successivo 14 marzo pubblicò lo Statuto.
Potete svolgere qualche osservazione su alcuni articoli delle "basi", e confrontarli con il testo dello Statuto, o anche ricercarne le "origini", nei testi costituzionali ai quali si ispirarono i redattori del Consiglio di Conferenza (ma anche nelle leggi fondamentali del Regno, e nei princìpi cardine del moderno costituzionalismo).
La dottrina di diritto pubblico ha molto dibattuto (e continua a dibattere) sui c.d. "caratteri" dello Statuto albertino, giungendo spesso a conclusioni discordanti. Qualcuno potrebbe provare a riassumere queste posizioni. Naturalmente potete chiedere delucidazioni sugli aspetti meno chiari.

I "Discorsi" del conte Sclopis e la polemica sulla codificazione

Tra il 1833 e il 1835 Federigo Sclopis pronunciò all'Accademia delle Scienze di Torino, alla presenza del re, i Discorsi sulla legislazione civile. Il giovane magistrato sosteneva la assoluta necessità della codificazione civile, contro coloro che a corte vedevano nel codice il "cavallo di Troia" per l'ingresso di pericolose idee liberali. Ma soprattutto i Discorsi si rivolgevano a quella parte della cultura giuridica subalpina che guardava con interesse e favore alle idee del Savigny, e all'anticodicismo della scienza giuridica tedesca. Qualche studente potrebbe ricercare i testi dei "Discorsi" (sono stati ripubblicati pochi anni fa dal prof. Gian Savino Pene Vidari) ed estrapolare le specifiche argomentazioni addotte dallo Sclopis, che dovettero essere assai convincenti, se è vero che contribuirono decisivamente alla ripresa dei lavori legislativi, e alla promulgazione del "Codice civile di S.M. il Re di Sardegna (il c.d. codice civile "albertino") del 1837.
Questo episodio rientra nella più ampia "polemica sulla codificazione" che investì il mondo giuridico europeo del primo XIX secolo. Oltre la celeberrima contrapposizione tra il Savigny e il Thibaut in Germania (sulla quale si tornerà), vanno ricordate le battaglie del giurista e filosofo inglese Jeremy Bentham, che cercò di esportare la codificazione anche nelle Americhe (chi legge l'inglese può trovare sul web i Papers on codification, del 1817).

martedì 12 aprile 2011

L’Italia di fronte al code Napoléon

Sia nei territori italiani annessi all'Impero francese, sia nei due Stati satellite di Milano e Napoli entrò in vigore il code Napoléon. Si rivelò vano il tentativo di alcuni giuristi italiani di introdurre dei "correttivi"al testo del 1804 all'atto della sua estensione alla penisola. Alcune norme del diritto di famiglia e successorio (matrimonio civile, istituto divorzile, comunione dei beni tra coniugi, parificazione successoria tra maschi e femmine) apparivano in contrasto con il tradizionale assetto di antico regime della famiglia italiana. Dopo il 1814 negli Stati italiani che decisero di conservare il sitema "a codice" sperimentato durante il periodo napoleonico, si ripropose lo stesso problema dell'adattamento del "code", e di alcuni suoi istituti in particolare, alla realtà italiana. Potete approfondire alcuni di questi aspetti, e naturalmente indicare se ci sono questioni non completamente chiare.

venerdì 8 aprile 2011

Le proprietà collettive nella discussione dell'Ottocento

Eleonora Fardellotti ha preparato una sintesi interessante partendo dal libro di Grossi Un altro modo di possedere, che vi avevo segnalato, ed arricchendolo con altre letture. Il testo è lungo sette pagine, perciò non posso inserirlo nel blog. Chi fosse interessato può chiederlo a lei: eleonorafardellotti@libero.it

martedì 5 aprile 2011

L'eversione della feudalità

I processi di superamento della feudalità si scontrano in Europa con i diritti consolidati di ceti sociali importanti che tendono a tutelarsi. Il caso della Commissione Feudale del Regno di Napoli è emblematico

Dal "droit intermédiaire" al "code Napoléon"

I rapporti tra diritto rivoluzionario e code civil sono stati oggetto di molti studi negli ultimi anni, anche sotto la spinta delle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione francese. Gli storici del diritto hanno riportato alla luce l'eredità rivoluzionaria che ha condizionato la stesura del testo del 1804. Abbiamo visto nel precedente "post" il pensiero di Halpérin (oltre al saggio citato, va considerata la monografia L'impossible code civil, del 1992). Stefano Solimano, nella monografia Verso il Code Napoléon (pubblicata nel 1998) ha rintracciato le radici del codice del 1804 nel periodo termidoriano (1795-1799), ridimensionando la svolta del 18 brumaio anno VIII (data del colpo di Stato, novembre 1799) e quindi il ruolo del primo Console e dei suoi quattro artisans (Tronchet, Portalis, Maleville, Bigot de Préameneu). La storiografia dell'Ottocento — afferma il Solimano — esaltava nel Brumaio la cesura "che separava distintamente l'incompiuto (gli sforzi, falliti, per la codificazione) dal compiuto (il Code civil)" (p. 3). All'origine di questa versione dei fatti (il codice come frattura, dovuta all'opera dell'Empereur) fu proprio la volontà autocelebrativa di Napoleone, funzionale al suo disegno dispotico. Nel file di Eleonora Fardellotti, che vi è stato inviato in posta elttronica, trovate schematizzate le principali realizzazioni, le "leggi eversive" e la menzione dei progetti elaborati dalla rivoluzione, che costituiscono la necessaria premessa alla discussione. Si segnala anche la sintetica voce di Natalino Irti, Legislazione e codificazione (scritta per l'Enciclopedia delle scienze sociali, ma pubblicata anche in Id., Codice civile e società politica, del 1995) per la chiarezza logica ed espositiva con cui affronta le tematiche, e l'evidenza che dà nel paragrafo Codice e rivoluzione (§ 5), e nei successivi, al ruolo di mediazione tecnica cui furono progressivamente chiamati i giuristi in Francia, senza i quali "un codice né si concepisce, né si elabora". Il testo offre altri spunti problematici meritevoli di attenzione e discussione.

martedì 29 marzo 2011

Consolidazioni e codificazioni

Potete inserire le vostre osservazioni sulle lezioni di Sandro Notari intorno ai tentativi illuministi di consolidazione a commento di questo post. Per le lezioni della prossima settimana vi invito a leggere l'articolo che trovate su
http://ahrf.revues.org/628
E' in francese e tratta delle leggi progettate o promulgate tra 1789 e 1799, Quello che la storiografia ha chiamato "Droit intermédiaire", ma che qui Halpérin propone di vedere come un "diritto ideologico". Chi capisce il francese scritto può leggerlo. Gli altri possono cercare documentazione in rete e consigliarla sul blog.

domenica 27 marzo 2011

Dall'assolutismo giuridico alla codificazione

Interventi molto interessanti sull'assolutismo giuridico come categoria storiografica e chiave di lettura della codificazione. Altri approfondimenti originali sui fisiocratici francesi, premessa della trasformazione del diritto privato. Il perno di questa trasformazione è la proprietà, diritto individuale per eccellenza. I diritti reali su cosa altrui vengono drasticamente limitati e resi tipici, perché non sia più possibile imbrigliare le cose con una ragnatela di diritti che fanno capo a soggetti diversi. Sembra la premessa indispensabile dello sviluppo dell'economia in senso capitalistico, anche se il Regno Unito non segue la stessa strada eppure vive uno sviluppo altrettanto impetuoso.
Domani con Sandro Notari vedremo le fasi della Rivoluzione francese e la diffusione del modello del Code Napoléon in Europa.

venerdì 25 marzo 2011

I vostri interventi su blog

Molti di voi hanno contribuito in modo significativo a costruire i contenuti del nostro corso. E' certamente molto utile vedere questo impegno nelle discussioni leggibili come commenti ai post. Ma è utile, anche per la valutazione del vostro progresso nell'attività didattica, avere il quadro degli interventi di ciascuno di voi. Perciò vorrei invitare quelli che hanno scritto diversi interventi a raccoglierli in un solo file in Word, compilando un testo diviso in paragrafi secondo i temi che hanno affrontato. Sarebbe utile avere anche delle piccole introduzioni che spieghino quali momenti delle lezioni hanno sollecitato gli approfondimenti che avete redatto. Man mano che avrete preparato queste raccolte potete inviarle a me e al dott. Notari. Noi le considereremo anche per la valutazione finale. Ovviamente, anche dopo aver compilato il vostro testo non smettete di contribuire al dibattito. Alla fine del corso potrete presentare un nuovo testo con gli interventi più recenti.

martedì 22 marzo 2011

Lo Stato, il diritto e l'assolutismo giuridico

Per dare ordine alla discussione, vi invito a proseguire il discorso iniziato intorno al post sull'interpretazione qui sotto. I brani riportati da Monica possono dare spunto per qualche altro intervento interessante, così come le indicazioni tratte dal libro di Petronio.

domenica 20 marzo 2011

Gli illuministi e la “lotta contro l’interpretazione”

  • Un contributo di Sandro Notari


    Uno dei bersagli della polemica degli illuministi era la lotta contro l’interpretatio iudicis.

  • La condanna dell’interpretazione giudiziale era in sostanza condanna all’interpretazione arbitraria che trasformava il giudice in legislatore (Beccaria, Verri). Più cauto Genovesi, maestro degli illuministi napoletani.

  • Gli illuministi ricorrevano frequentemente all’aforisma baconiano: «Si iudex transiret in legislatorem, omnia ex arbitrio penderent».

  • Legalità versus equità. Gli illuministi identificavano il diritto con la manifestazione legislativa (positivismo). La giustizia che ricorreva all’equità rendeva confuso, contraddittorio, incerto il diritto.

  • La principale aspirazione era rivolta alla certezza del diritto, ad una facile prevedibilità della sentenza, che richiedeva la semplicità del sistema.

  • Nella battaglia contro interpretatio quale fatto creativo di norme (teorizzato e praticato nel diritto comune storico) il principale bersaglio è l’interpretazione giudiziale, ma la polemica degli illuministi si estendeva anche al ricorso all’auctoritas doctorum, alla dottrina.

  • Il programma, che coerentemente porterà alla codificazione del diritto, discendeva dalla (dichiarata) lettura di Montesquieu: il quale aveva teorizzato l’attribuzione ad organi separati delle funzioni sovrane, e quindi il superamento della precedente concezione unitaria della sovranità.

  • Siamo alle origini di uno dei principi cardine dello Stato di diritto.


Testi di riferimento:

P. Verri, Sull’interpretazione delle leggi, da «Il Caffé», 1765-1766:

«Se il giudice diventa legislatore, la libertà politica è annichilita il giudice diventa legislatore sì tosto che è lecito interpretar la legge; dunque si proibisca al giudice l’interpretar la legge; dunque si riduca ad esser mero esecutore della legge; dunque eseguisca la legge nel puro e stretto significato delle parole e nella materiale disposizione della lettera».


“Interpretare vuol dire sostituire se stesso al luogo di chi ha scritto la legge ed indagare cosa il legislatore avrebbe verisimilmente deciso nel tale o tal altro caso su cui non parla chiaramente la legge. Interpretare significa far dire al legislatore più di quello che ha detto, e quel più è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice. Su due casi può aver luogo la interpretazione: il primo caso è quando nella legge non sia preveduto l’affare che si deve decidere e che sia affare nuovo, sul quale non siavi legge alcuna chiara e manifesta; il secondo caso è quando nel corpo delle leggi vi siano due diversi principii, fra i quali sia dubbio quale dei due debba diriggere la decisione dell’affare. Nella prima supposizione il giudice, col pretesto d’interpretare la mente del legislatore, realmente fabbrica una nuova legge sulla quale appoggia una sentenza, e conseguentemente il legislatore ed il giudice coincidono perfettamente nella stessa persona. Nella seconda supposizione poi il disordine è meno palese, ma non però vi sta meno: poiché il giudicare con leggi fabbricate di propria opinione, ovvero il giudicare sulle leggi legittimamente promulgate bensì, ma molteplici, varie, opposte, ed avere la scelta libera di prenderne ora l’una ed ora l’altra, sulle quali stabilire sentenze opposte in casi altronde simili, è presso a poco, quanto alla sicurezza e libertà politica, la cosa medesima, e il giudice che abbia facoltà di scegliere più una legge che un’altra per giudicare un caso è realmente legislatore, essendo che ei dà forza di legge più ad un testo che ad un altro della legge istessa. Dunque l’interpretar la legge fa diventare legislatore il giudice e confonde le due persone del legislatore e del giudice, dalla assoluta separazione delle quali dipende essenzialmente la libertà politica d’una nazione».


C. Beccaria, Dei Delitti e delle pene, cap. IV (1764):

«Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni... Lo spirito della legge sarebbe… il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell’attuale fermento degli umori d’un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle interpretazioni. Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell’incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti».


Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748

L. VI, cap. III, Dans quels gouvernements et dans quels cas on doit juger selon un texte précis de la loi.

«Più il governo si avvicina alla repubblica, più la maniera di giudicare diventa stabile; ed era un difetto della repubblica di Sparta che gli èfori giudicassero arbitrariamente, senza che vi fossero leggi per dirigerli. A Roma, i primi consoli giudicavano come gli èfori; se ne avvertirono gli inconvenienti, e si fecero leggi precise.


Negli Stati dispotici non vi è legge: il giudice è egli stesso la regola. Negli Stati monarchici vi è una legge: laddove è precisa, il giudice la segue; laddove non lo è, ne ricerca lo spirito. Nel governo repubblicano, è nella natura stessa della costituzione che i giudici seguano la lettera della legge. Non è lecito interpretare una legge a danno di nessun cittadino, quando si tratta dei suoi beni, del suo onore, o della sua vita».



L. VI, cap. XI, De la constitution d’Angleterre

«Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. …. En général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative»




martedì 15 marzo 2011

Il cristianesimo felice del Paraguay

Ecco il libro:
http://books.google.it/books?id=NKkPAAAAQAAJ&dq=il%20cristianesimo%20felice%20del%20paraguay&pg=PP4#v=onepage&q&f=false

programma d'esame per gli studenti frequentanti

Qualche studente frequentante chiede di spiegare in dettaglio il programma d'esame. Per evitare equivoci, specifichiamo che è comunque necessario studiare almeno 8 contributi dal manuale "rosso" (Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni, a cura di Mario Ascheri), sempre partendo dai propri interessi. Su due di questi contributi, in particolare, lo studente svolgerà degli approfondimenti scritti sul blog, ed interventi orali a lezione.
Non è necessario effettuare subito la scelta. Si può attendere lo sviluppo del corso e le eventuali curiosità suscitate dalle lezioni. Invece è importante iniziare a leggere qualche saggio, per chiedere chiarimenti a lezione o sul blog, ed iniziare a dialogare su qualche tema saliente.

Una tesina?

Non ho ancora esplicitato i modi in cui si terrà l'esame. Ne parliamo tra domani e lunedì prossimo. Non spargete voci incontrollate!

Incominciamo a vedere veri interventi!

Grazie ai tre studenti che sono intervenuti arricchendo i contenuti della lezione. Per domani sarebbe utile avere alcune osservazioni sul Muratori, i difetti della giurisprudenza e lo scritto singolare sul Paraguay. Potere inserirli qui sotto.

venerdì 4 marzo 2011

Il Corso di Storia delle Codificazioni Moderne 2011

Attraverso questo blog il nostro corso vi offre la possibilità di porre domande, presentare le vostre riflessioni, approfondire i temi che vi interessano.